Compiti e poteri dell'Autorità doganale nella repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci
Qualora presso gli Uffici doganali italiani dovessero essere presentate per l'introduzione nel territorio della Repubblica merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino false o fallaci indicazioni di provenienza, i predetti Uffici, ai sensi del D.P.R. 26/02/1968, n. 656, che, utilizcessero zando la delega del Governo prevista dall'art. 3 della L. 04/07/1967, n. 676, disciplina l'applicazione dell'Accordo di Madrid, procedono
al fermo delle merci medesime, dandone notizia all'Autorità giudiziaria ed agli interessati.
Nel caso in cui gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 189139 e siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'Autorità giudiziaria senza che quest'ultima abbia disposto il sequestro, gli Uffici doganali medesimi potranno restituire le merci agli interessati medesimi sempre che quest'ultimi abbiano provveduto alla predetta regolarizzazione amministrativa.
L'Autorità giudiziaria è chiamata ad applicare l'art. 517 del Codice penale40, preso in considerazione nel precedente paragrafo 2.1. relativo alla tutela dei marchi.
Le istruzioni amministrative date, in ultimo, dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane, Direzione Centrale dei Servizi doganali, di cui alla Circolare 23/10/1995, n. 275, hanno provveduto a chiarire taluni aspetti circa l'interpretazione dell'Accordo di Madrid stabilendo che:
a) le disposizioni afferenti all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni d'origine (D.P.R. 26/02/1968, n. 656), pur essendo esplicitamente fi nalizzate alla tutela del consumatore, tuttavia sono necessariamente collegate alla nozione di origine non preferenziale delle merci;
b) conseguentemente, la possibilità o meno di apporre o far apporre l'etichetta "made in Italy" è collegata all'origine accertata del prodotto importato;
c) l'apposizione di una etichetta indicante "made in Italy" su una merce che, in virtù delle lavorazioni subite in un Paese terzo, acquisisse l'origine di detto Paese, si porrebbe in contrasto con le disposizioni perviste dal ripetuto Accordo di Madrid.
Nell'ipotesi considerata, tale apposizione sarebbe, invece, legittima ove le lavorazioni non facessero conferire l'origine di detto Paese e la merce potesse essere considerata di origine comunitaria.
Viene, poi, ulteriormente precisato che:
"quanto sopra indicato, evidentemente, prescinde da fattispecie concernenti l'utilizzo legale di un marchio registrato commerciale o di fabbrica, in quanto le medesime esulano dal campo di applicazione dell'Accordo di Madrid41." e "(...) l'utilizzo legale del marchio registrato non comporta l'obbligo dell'indicazione del "made in" sul relativo prodotto.
Ovviamente deve trattarsi solo del marchio così come risulta registrato, senza l'aggiunta di qualsiasi ulteriore indicazione, circostanza, quest'ultima, che potrebbe, invece, far ricadere l'eventuale fattispecie sotto il campo di applicazione dell'Accordo di Madrid sulle repressioni delle false indicazioni delle merci".


